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Addì 30 maggio 2011 si sono riuniti:
- Roberto Giuliani
- Giovanni Di Cecca
- Maurizio Gifuni
- Giovanna Moresco
- Paolo Carotenuto
- Ciro Cafiero
Tra i presenti si concorda quanto segue:
1 – È costituita l’associazione PROSPETTIVA EUROPEA con sede legale in Napoli, piazza Garibaldi, 101
2 – La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2081 con facoltà di proroga
3 – L’associazione non ha scopo di lucro, si uniforma alle prescrizioni di cui al D.L. 460/97 e alla legge 383/2000. Le finalità sono elencate e descritte nello statuto che è parte integrante del presente atto.
4 – L’associazione è retta dai seguenti organi
- a – Presidente
- b – Consiglieri in numero variabile da 6 a 9
5 – L’assemblea costitutiva dei soci fondatori elegge all’unanimità Presidente dell’Associazione il dott. Roberto Giuliani, il quale ricoprirà la carica fino al 30 maggio 2016
STATUTO
PREMESSA
Un gruppo di studiosi si costituisce in associazione per favorire la riflessione sull'età contemporanea e l’utilizzo dei mezzi scientifici e tecnologici che questa era propone per realizzare e promuovere attività culturali, formative e divulgative.
Li unisce il desiderio di confrontare i diversi interessi di ricerca analizzandone i confini e i rapporti con le scienze sociali alla luce di un’attenta analisi del contesto politico e socioeconomico e del raffronto con altre epoche ed altri paesi.
Punto di partenza della comune riflessione è la condivisione dei principi ispiratori della cultura cristiana popolare europea, i cui valori fondamentali sono: la famiglia, la libertà, l'identità culturale, la centralità dell'individuo, la solidarietà economica ed il principio di sussidiarietà.
Per riaffermare l’attualità di tali valori il gruppo si impegna a raccogliere e valorizzare il contributo di tutti quei giovani dotati della curiosità intellettuale e della perseveranza necessarie per riformulare e modernizzare la vita politica, economica e sociale in Italia e in Europa.
ART. 1
È costituita l'associazione culturale denominata PROSPETTIVA EUROPEA con lo scopo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett b) del decreto legislativo n. 460/97. La denominazione è: PROSPETTIVA EUROPEA - con sede legale in Piazza Garibaldi, 101 – 80142 - Napoli.
La segreteria dell'associazione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo conformemente alle esigenze organizzative.
ART. 2
PROSPETTIVA EUROPEA è un'associazione senza fini di lucro. Suo scopo è promuovere la cultura attraverso l’aggregazione di giovani che si riconoscano nei valori fondamentali della democrazia e del popolarismo europeo e nella tradizione culturale e sociale del Cristianesimo. Elemento fondamentale di tale attività è la Formazione, unitamente all'ampia diffusione di materiale informativo riguardante studi, ricerche e momenti di aggregazione (quali convegni, momenti formativi, pubblicazioni, Forum, etc.)
PROSPETTIVA EUROPEA può operare in sinergia con altre associazioni ed enti istituzionali al fine del perseguimento dei propri obiettivi.
ART. 3
Possono essere soci tutti coloro che riconoscendosi nello spirito dell'associazione, vogliano contribuire al perseguimento delle finalità della stessa.
Si diventa soci su invito del Consiglio Direttivo o su domanda. Le domande di associazione devono essere corredate dall'invio di un curriculum. Su di esse il Consiglio Direttivo delibera nel termine di tre mesi dandone comunicazione ai soci. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
È ammessa l'associazione di istituzioni, che non potranno però rivestire cariche sociali.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della stessa
ART. 4
La quota di iscrizione e quella annuale di associazione sono stabilite dall'Assemblea dei soci.
Il mancato pagamento della quota entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione e il mancato rinnovo annuale, comporta la decadenza dalla qualità di socio.
ART. 5
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.
ART. 6
L'Assemblea è costituita dall'insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno un quarto dei soci. In questo caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione si effettua mediante messaggio di posta elettronica, messo a disposizione dalla struttura informatica dell’associazione, che ha per indirizzo finale @nuovaeuropa.it e @prospetttivaeuropea.it . La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione. La riunione dell'Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione, per le quali occorre la presenza di un quarto dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
È ammesso il voto per delega.
ART. 7
L'Assemblea:
- discute le linee programmatiche di attività dell'associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono in particolare di competenza dell'Assemblea la discussione e definizione di massima delle modalità e dei contenuti del seminario annuale e l'accettazione di contributi, erogazioni o lasciti per importi che eccedano quelli preventivamente autorizzati dall'Assemblea stessa;
- delibera sulle modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo. Di tali proposte, formulate e presentate entro un mese dalla data dell'Assemblea in cui dovranno essere discusse, va data circostanziata notizia in allegato alla lettere di convocazione dell'Assemblea stessa;
- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- elegge a scrutinio segreto il Presidente dell’Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra sei e nove, tra cui il Presidente.
Tutti i consiglieri, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni. I consiglieri scaduti sono immediatamente rieleggibili. Qualora un membro del direttivo si dimetta o decada prima della scadenza del suo mandato, l'assemblea eleggerà un terzo membro del consiglio direttivo.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell'annuale Assemblea ordinaria.
Almeno tre mesi prima dell'Assemblea ordinaria, la presidenza nomina un comitato elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto. Il comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l'elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell'Assemblea.
Ogni candidatura deve essere presentata da almeno il 5% dei soci.
Nel corso dell'Assemblea possono essere presentate ulteriori candidature; ogni socio può presentare una sola candidatura.
Ciascun socio potrà votare indicando un solo nominativo.
È ammesso il voto per delega: ogni socio non può presentare più di una delega.
ART. 9
Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno quattro consiglieri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
L'assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato, che non dà luogo a surroga.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice.
I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso in formato cartaceo e digitale.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo:
- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione in esecuzione delle direttive dell'Assemblea;
- provvede all'organizzazione del seminario annuale secondo le modalità deliberate dall'Assemblea e alla nomina di apposite redazioni delle sue pubblicazioni periodiche, cartacee e informatiche;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea stessa, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura la gestione economica dell'associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti. Tali funzioni di Segretario Amministrativo sono delegate ad un consigliere o a un socio scelto dal comitato direttivo, o eccezionalmente al Presidente
- redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- si riunisce sempre entro i quaranta giorni successivi all'Assemblea annuale ordinaria.
Nel corso di ciascuna adunanza verranno stabiliti e messi a verbale ora, data, luogo dell'adunanza successiva. Convocazioni straordinarie possono seguire a discrezione del Presidente ed ove ne facciano richiesta tre consiglieri.
L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie viene determinato dal Presidente e comunicato ai consiglieri per iscritto e con congruo anticipo.
ART.11
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto e dura in carica cinque anni.
Entro 30 giorni dall'Assemblea il Comitato elettorale di cui all'art. 8 raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l'elezione del Presidente. Altre candidature possono essere presentate, da almeno 30 soci, durante l'Assemblea. È ammesso il voto per delega. Ogni socio non può presentare più di una delega.
Verrà eletto il candidato che raccoglierà la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.
In sede di costituzione i soci fondatori hanno eletto presidente Roberto Giuliani, il quale ricoprirà la carica fino al 30 maggio 2016.
ART. 12
Il Presidente:
- presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell'associazione;
- rappresenta in giudizio l'associazione;
- stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'associazione
- nomina annualmente tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente.
ART. 13
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
ART. 14
Il Tesoriere:
- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione;
- cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che riguardano in modo specifico il suo ruolo.
ART. 15
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dall'introito delle quote sociali e di iscrizione;
- da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo sociale;
- da redditi patrimoniali.
Il patrimonio della Società, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n. 662/1996, salvo che la legge non preveda una diversa destinazione.
ART. 16
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 17
Cause di scioglimento dell’associazione:
- sopraggiunta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale;
- delibera con voto unanime dei soci fondatori e maggioranza assoluta dell’Assemblea;
- fusione in altra realtà associativa con le medesime finalità e valori, approvata mediante delibera con voto unanime dei soci fondatori e maggioranza assoluta dell’Assemblea.
ART. 18
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.
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